Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004 (Rv. 571141 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | CREDITO - PIGNORABILITÀ - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE- FONDAMENTO - FATTISPECIE. .
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
La esigibilità del credito non è a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (nella specie, il credito indennitario insorto al momento del sinistro, con esigibilità condizionata all'espletanda procedura d'avaria prevista nel contratto di assicurazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)