Sez. L, Sentenza n. 1049 del 03/02/1998 (Rv. 512156 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Riferimento alle posizioni giuridiche attive del lavoratore subordinato debitore esecutato - Indicazione delle quote accantonate dal trattamento di fine rapporto - Inclusione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
In relazione alla disciplina dell'espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ. , la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. deve includere, con riferimento alle posizioni giuridiche attive del lavoratore subordinato debitore esecutato, l'indicazione delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto, in quanto intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura, e corrispondenti ad un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, rilevando d'altro canto la garanzia del vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, con riguardo alla possibilità per il lavoratore di ottenere delle anticipazioni su detto trattamento nel corso del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)