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Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 09/12/1992 (Rv. 479956 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo | Sussistenza del credito pignorato - Momento determinante.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479956-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo

Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma con la dichiarazione non contestata dal terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo indicata dall'art. 549 cod. proc. civ.. Ne consegue che il credito pignorato deve sussistere al momento della dichiarazione del terzo o in quello del suo accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)