diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 02/03/1981 (Rv. 411789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NOME DEL DIFENSORE - MANCANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NOME DEL DIFENSORE - MANCANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La Mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullita dell'atto, quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso e inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivita processuali da lui compiute. Non puo, pertanto, ritenersi la nullita della procura priva del nome del difensore qualora questi abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce alla procura, la quale, inoltre, risulti incorporata nell'atto di appello in cui detto avvocato si sia qualificato difensore dell'appellato in forza di procura a margine dell'atto. (Conf 1281/79, mass n 397526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)