Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 27/02/1979 (Rv. 397526 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NORME DEL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NORME DEL DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La Mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullita dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimento in esso contenuti e al contesto in cui esso e inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivita processuali da lui compiute. Non puo, percio, ritenersi nulla la procura priva del nome del difensore, qualora questi abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce alla procura, la quale inoltre risulti incorporata nell'atto di appello in cui detto avvocato si sia qualificato appunto difensore dell'appellante in forza di procura a margine dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)