Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 02/02/2007 (Rv. 594989 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria - Legittimazione esclusiva dell'impresa designata.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., dopo la liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)