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Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 11/05/1998 (Rv. 515320 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria - Legittimazione esclusiva dell'impresa designata.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515320-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. dopo la liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ed è pertanto improponibile l'azione di danno nei confronti del Commissario liquidatore o dell'impresa designata per l'assistenza tecnica, anche se il Commissario sia stato autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, a procedere anche per conto del Fondo di garanzia in deroga all'art. 19 comma terzo della legge 24 dicembre 1969 n. 990 alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)