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Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996) Rv. 205620 - 01

Reato - Causalità (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire l'evento | Direttore generale U.S.L. - Poteri di gestione e di controllo dell'attività dell'ente - Sussistenza - Dovere di impedire gli eventi antigiuridici - Sussistenza - Conseguenze in tema di rapporto di causalità.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205620-01

Reato - Causalità (rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire l'evento

Ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come modificato dal D.L.G. 7 dicembre 1993, n. 517), recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale dell'Unità sanitaria locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)