Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 135 del 1981
Massime (1)
Massima n. 16087
- Circolazione stradale
- Autoveicoli industriali
- Limiti di peso
- Sanzioni
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, e 195/1980.
Norme impugnate
- art. 121, comma 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con due ordinanze emesse il 17 novembre 1980 dal Pretore di Prato e con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Tribunale di Catania, nei procedimenti penali a carico di Fantacci Moreno ed altro, Berni Pilade ed altro e Anfuso Luciano, iscritte ai nn. 9, 10 e 21 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167 e 195 del 1980;
punto 2
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Catania e dal Pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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