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Sez. 6, Sentenza n. 9569 del 10/01/2001 Ud. (dep. 08/03/2001) Rv. 218199 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - INOSSERVANZA DI PENE ACCESSORIE | Elemento materiale - Presupposto di fatto - Esistenza di una pena accessoria - Depenalizzazione del reato in relazione al quale la pena accessoria è stata applicata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di divieto di emettere assegni.
Stato
decisa il 2001-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218199-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - INOSSERVANZA DI PENE ACCESSORIE

In tema di inosservanza di pene accessorie (art. 389 cod. pen.), l'elemento materiale, che ha come presupposto di fatto l'esistenza di una pena accessoria conseguita a una condanna per un diverso reato, sussiste anche quando per tale illecito sia intervenuta una "abolitio criminis", atteso che il reato di cui all'art. 389 cod. pen. si consuma nel momento in cui è stata accertata la violazione degli obblighi o dei divieti inerenti alla pena accessoria mentre la "abolitio criminis" del reato presupposto costituisce un "posterius" irrilevante ai fini della punibilità dell'illecito considerato(Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato per violazione della pena accessoria del divieto di emettere assegni, irrogata per un reato - emissione di assegni bancari privi di provvista ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - oggetto di depenalizzazione in base all'art. 29 del d. lgs. 30 dicembre 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 389, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 29, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)