diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 01/03/2002 (Rv. 552721 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura - Atto di autonomia privata - Configurabilità - Conseguenze - Deduzione della devoluzione della controversia - Questione di merito e non di competenza.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552721-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e del "dictum" che lo definisce e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)