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Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 01/02/2001 (Rv. 544150 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale - Appartenenza di una controversia alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri - Accertamento - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544150-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

Posto che anche nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri (i quali, non svolgendo una forma sostitutiva della giurisdizione, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato) costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che, rispetto a siffatta questione, è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)