Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 04/06/2001 (Rv. 549130 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura - Atto di autonomia privata - Configurabilità alla stregua della legge n. 25 del 1994 - Conseguenze - Deduzione della devoluzione della controversia ad arbitri - Questione di merito e non di competenza - Configurabilità.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
Dalla natura privata del giudizio arbitrale, quale riformato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - con la quale è stata eliminata finanche la denominazione di sentenza già data al "dictum" che lo definisce, si desume il carattere del procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'efficacia o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)