Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 17697 del 16/10/2012 (Rv. 624067 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Art. 158 ter della legge n. 89 del 1913, come applicabile nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Sentenza non notificata - Ricorso per cassazione - Termine di un anno decorrente dal deposito della sentenza impugnata - Specialità della disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Ragioni.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, l'art. 158 ter, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come introdotto dall'art. 46 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, nella specie applicabile "ratione temporis"), prevede che, in difetto della notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione debba essere proposto nel termine di un anno dal deposito di detta sentenza, con ciò contemplando una speciale regolamentazione processuale, la quale non può ritenersi derogata dalla sopravvenuta previsione generale del novellato art. 327, primo comma, cod. proc. civ., come conferma la successiva adozione della nuova specifica disciplina dei termini per la formulazione del ricorso per cassazione in materia, di cui all'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (operante per i soli procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore dello stesso).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)