Sez. 3, Sentenza n. 11938 del 22/05/2006 (Rv. 591090 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza del tribunale in grado d'appello - Ricorso per cassazione - Termine per la notifica e per il deposito - Modalità previste dagli articoli 155 e 156 legge 89/1913 - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata - Inosservanza - Notifica tardiva o deposito tardivo del ricorso originale notificato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Mera comunicazione a cura della cancelleria della sentenza impugnata - Conseguenze - Applicazione della disciplina generale ex art. 369 ss. cod. proc. civ.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale in grado di appello (nella specie pronuncia in sede di impugnazione di provvedimento del Consiglio notarile) deve, a pena di inammissibilità, essere proposto mediante notifica all'altra parte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima. Peraltro, laddove la sentenza venga a cura del cancelliere non già notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario (secondo le modalità previste dagli articoli 154, secondo comma, 155 e 156 legge 16 febbraio 1913, n. 89, unitamente all'articolo 273, secondo comma, r.d. 10 settembre 1914, n. 1326) bensì solamente comunicata, non insorge la necessità di osservare il suddetto termine di decadenza, trovando viceversa applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 369, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve essere, pena l'improcedibilità, depositato in cancelleria della Corte di cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, termine dalla cui scadenza decorrono i venti giorni assegnati alla parte contro la quale il ricorso è diretto per la eventuale notifica del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)