Sez. 3, Ordinanza n. 23668 del 15/09/2008 (Rv. 604797 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare dei notai - Illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 155 e 156, secondo comma, legge 16 febbraio n.89 (nell'originaria formulazione "ratione temporis" applicabile) - Manifesta infondatezza - Sussistenza - Motivazione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare dei notai, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 155 e 156, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - nell'originaria formulazione "ratione temporis" applicabile - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., laddove prevedono che a pena di inammissibilità il ricorso avverso la sentenza di appello debba proporsi mediante notifica alla controparte e deposito dell'originale notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima, sotto il profilo dell'eccessiva brevità del detto termine. Non è infatti violato il limite della ragionevolezza che il legislatore incontra nella fissazione discrezionale dei termini processuali, stante l'esigenza di particolare celerità cui il legislatore medesimo si è ispirato nel regolare il processo disciplinare dei notai, la prescrizione quadriennale del quale non subisce interruzioni per effetto del procedimento, della contestazione dell'infrazione e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale e della Corte d'Appello, se non, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.40 del 1990, la sospensione nel solo caso della contestuale pendenza del procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)