Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 14/06/1973 (Rv. 364662 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - LIMITI - POTERI DELLE SEZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - LIMITI - POTERI DELLE SEZIONI.*
La Competenza delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie, istituite presso i tribunali e le corti d' appello, sorge riguardo alle controversie in cui si discuta dell'esistenza e della validita dei contratti di mezzadria, affitto, Colonia e compartecipazione agraria, in relazione all'applicabilita o meno delle norme speciali sancite in tema di proroga legale dei contratti agrari e in genere riguardo a tutte le controversie regolate da norme speciali in materia di contratti agrari (art 26, legge 11 febbraio 1971 n 11), dovendo la cognizione della controversia essere riservata, invece, alla Competenza del giudice in Sede ordinaria, solo quando sia certo che le norme vincolistiche non vengano in contestazione, come nel caso in cui risulti prima facie e senza bisogno di ulteriori indagini l'infondatezza dell'eccezione di proroga legale, per non rientrare il rapporto dedotto in giudizio in alcuna delle ipotesi previste dalle norme speciali sancite in materia di contratti agrari. La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste tanto se il thema decidendum sia circoscritto alle sole questioni concernenti l'applicabilita o meno delle norme vincolistiche al rapporto in contesa, quanto se esso postuli anche l'accertamento della esistenza e della validita o dell'opponibilita - e della correlativa efficacia tra le parti - del medesimo rapporto o del relativo contratto. Una volta verificatesi le condizioni richieste perche possa essere dichiarata la Competenza della Sezione specializzata agraria, a quest'ultima resta riservato l'accertamento della concreta sussistenza delle condizioni e dei requisiti, cui la legge subordina il sorgere e il permanere del diritto alla proroga, nonche della stessa qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto a proroga, e la controversia resta conseguentemente devoluta, unitariamente e irretrattabilmente, alla Competenza del giudice specializzato, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione, ivi comprese le questioni che, di per se considerate, avrebbero dovuto essere devolute alla cognizione del giudice in Sede ordinaria qualora non fosse stata proposta l'eccezione di proroga legale. (V 1437/72, mass n 358048; 1815/71, mass n 352333; (V 1809/71, mass n 352324; 1498/71, mass n 351836; (V 168/71, mass n 349554).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)