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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u. - Opposizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine di decorrenza dalla notificazione - Termine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657576-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)