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Sez. L, Sentenza n. 3061 del 11/04/1990 (Rv. 466601 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - MEZZO DI TRASMISSIONE ADOPERATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466601-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - MEZZO DI TRASMISSIONE ADOPERATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE.*

Il principio stabilito dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione stessa nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle Disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate; mentre incombe al destinatario l'Onere di superare tale presunzione di conoscenza, provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà, quale, fra gli altri, la forzata lontananza in luogo non conosciuto e non raggiungibile. (V 715/88, mass n 457150; (V 450/85, mass n 438653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)