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Sez. 2, Sentenza n. 450 del 28/01/1985 (Rv. 438653 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - MEZZO DI TRASMISSIONE ADOPERATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438653-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - MEZZO DI TRASMISSIONE ADOPERATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE.*

Il principio stabilito dalla norma dell'art. 1335 cod. civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle Disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate, con la conseguenza che incombe al destinatario l'Onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, e cioè fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile, che non è configurabile nell'ipotesi in cui non rimanga interrotto in modo assoluto il collegamento (anche telefonico od epistolare) del soggetto con il detto luogo di destinazione di quella dichiarazione. (V 6559/82, mass n 424180; (V 2600/82, mass n 420453; V 4909/81, mass n 415650; (Conf 5710/80, mass n 409550; (Conf 3194/80, mass n 406992; (Conf 629/78, mass n 389943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)