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Sez. 6, Sentenza n. 28823 del 17/05/2002 Cc. (dep. 26/07/2002) Rv. 222749 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE | Corpo di reato e cosa pertinente a reato - Sequestro preventivo - Ipoteca e privilegio sul bene - Natura - Finalità - Differenze - Incompatibilità- Insussistenza - Sequestro preventivo - Priorità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222749-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non è incompatibile con l'ipoteca e il privilegio speciale ed è rispetto ad essi prioritario, giacché quest'ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l'ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale; mentre quest'ultimo è diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l'ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta, proposta da terzo estraneo al reato, di revoca del sequestro preventivo di un'autovettura sottoposta a credito privilegiato a garanzia dello stesso soggetto istante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2810, Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)