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Sez. 6 - , Sentenza n. 6814 del 04/12/2019 Cc. (dep. 20/02/2020) Rv. 278350 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro di bene sottoposto a pignoramento immobiliare – Istanza di revoca da parte del terzo aggiudicatario – Tutela del terzo - Condizioni - Criterio della priorità della trascrizione.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278350-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, in caso di coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il terzo che acquisti il bene già gravato da sequestro preventivo, potrà far valere le sue ragioni solo all'esito del provvedimento di confisca ed in concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)