Sez. 2, Sentenza n. 10471 del 12/02/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 259346 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro - Legittimazione del creditore assistito da "ius sequelae" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 87, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 88, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)