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Sez. 1, Sentenza n. 7845 del 20/04/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155006 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FINALITÀ - GARANZIA DI UN "PROCESSO GIUSTO".*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155006-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FINALITÀ - GARANZIA DI UN "PROCESSO GIUSTO".*

La disposizione concernente la facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, se sostanzialmente applicata, attua pienamente la garanzia del "processo giusto" enunciato dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo ed appare, anzi, ad esso finalizzato. (la Cassazione ha chiarito che con la predetta disposizione il legislatore del 1930 volle evitare che in un processo di tipo inquisitorio il giudice potesse cadere nell'errore di limitarsi a provare il contenuto dell'accusa anziché accertare la verità). (Conf. Cass. 17 dicembre 1981, iaglietti, in via di massimazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)