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Sez. 1, Sentenza n. 6824 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/07/1984) Rv. 165374 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FINALITÀ - GARANZIA DI UN "PROCESSO GIUSTO".*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165374-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FINALITÀ - GARANZIA DI UN "PROCESSO GIUSTO".*

La facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento attua, se sostanzialmente applicata, pienamente la garanzia del processo "giusto" enunciata dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo ed appare ad essa finalizzata proprio perché mira a porre la difesa in una posizione di eguaglianza con l'accusa. Con tale disposizione, infatti, il legislatore del 1930 volle evitare che in un processo di tipo inquisitorio il giudice potesse cadere nell'errore di limitarsi a provare il contenuto dell'accusa, anziché accertare la verità. (Conf mass n 155006; (Conf mass n 154635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)