diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4584 del 22/04/1995 (Rv. 492002 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Stipendi dei pubblici dipendenti - Cessione del quinto - Successivo pignoramento - Limiti posti dall'art. 68 secondo comma del d.P.R. n. 180 del 1950 - Eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492002-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI

La questione di costituzionalità dell'art. 68, comma secondo, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 - il quale dispone che qualora il sequestro od il pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta - con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'impiego pubblico rispetto a quello privato per la diversa e più favorevole disposizione dell'art. 545, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., che non consentirebbe il cumulo tra cessione e pignoramento, è manifestamente infondata. Detta disparità di trattamento, infatti, non sussiste sia perché i pignoramenti possono aggredire fino alla metà degli stipendi, allorché concorrano fra essi, anche nel rapporto di lavoro privato, sia perché il cumulo tra cessione e sequestro o pignoramento si inserisce in quella forma particolare di "cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato" e "degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" regolata dai precedenti titoli II (art. 5 e 6 - 50 del D.P.R. n. 180 del 1950) e III (artt. 5 e 51 - 57 del citato d.P.R.), estranea al rapporto di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)