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Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 20/02/1999 (Rv. 523422 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Emolumenti a favore dei dipendenti pubblici - Divieto di sequestro, pignoramento e cessione - Portata - Cedibilità nei limiti di un quinto ex art. 5 d.P.R. n. 180/1950 - Oggetto - Erogazioni periodiche in attività di servizio - Inclusione - Indennità di fine rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523422-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

La previsione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall'art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell'ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all'indennità di fine rapporto. (Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo).

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)