Sez. L, Sentenza n. 7488 del 05/06/2000 (Rv. 537258 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti del datore di lavoro - Diritto alla rivalutazione monetaria - Insussistenza - Violazione del principio costituzionale di uguaglianza - Esclusione.
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I crediti del datore di lavoro verso il lavoratore, anche quelli relativi alla restituzione di somme pagate a titolo di retribuzione in forza di sentenza di primo grado poi riformata in appello, non sono regolati dal disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sul cumulo di rivalutazione ed interessi, riconosciuto solo in favore del lavoratore; né tale differente disciplina contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, come già accertato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 13 e n. 161 del 1977.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)