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Sez. L, Sentenza n. 2214 del 29/03/1985 (Rv. 440096 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440096-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*

Nel caso di credito del datore di lavoro non sussiste il diritto di quest'ultimo alla rivalutazione monetaria, riconosciuta dallo art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. solo al lavoratore, né tale differente disciplina contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. In quanto l'esigenza riconosciuta espressamente per il lavoratore di mantenere il potere di acquisto delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore, nonché la finalità di riequilibrare le posizioni economiche delle parti, perseguite dalla disposizione citata, sussistono per il lavoratore, ma non anche per il datore di lavoro. (V 6622/82, mass n 424260; (V 3410/79, mass n 399836; (V 2034/78, mass n 391388; (V 13/77, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)