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Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 06/02/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201973 - 01

Sanità pubblica - Alimenti medicamentosi (medicinali) | Prodotto di erboristeria - Nozione ed individuazione - Illustrazione di pretese ed empiriche qualità terapeutiche - Non contenute nella confezione ma in fogli separati non acclusi alla stessa - Caratteristiche richieste e connotati vietati.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201973-01

Sanità pubblica - Alimenti medicamentosi (medicinali)

La definizione di medicinale contenuta nel comma primo dell'art. 1 D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 richiede che il prodotto di erboristeria o comunque di erbe o di origine naturale non debba presentare qualifiche o vanterie di proprietà medicamentose, indipendentemente dalla composizione e dagli effetti realmente procurati, attribuendosi massimo rilievo ai fini dell'individuazione e classificazione dei prodotti di erboristeria alla qualifica stessa che il fabbricante compie del prodotto ed alle informazioni destinate al consumatore e riferite sia sulla confezione sia su altro materiale pubblicitario. Tenendo presente l'art. 8 citato D.Lgs n. 178 del 1991 ed effettuando una opportuna differenziazione tra specialità medicinale e medicinale, occorre ulteriormente precisare che l'illustrazione di pretese ed empiriche qualità terapeutiche non contenute nella confezione, ma in separati fogli non acclusi alla stessa, deve avere le caratteristiche di una semplice divulgazione di conoscenze popolari e non assumere i connotati di una enumerazione di varie malattie con l'indicazione del relativo prodotto, che si pretende soltanto erboristico giacché in detta ipotesi la descrizione degli effetti terapeutici e profilattici fa sì che si sia in presenza di un farmaco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 1, Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)