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Sez. 6, Sentenza n. 18358 del 07/02/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 225249 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Erborista - Attività consistente nella coltivazione, raccolta e commercializzazione di prodotti in forma non medicamentosa - Configurabilità di abusivo esercizio della professione di farmacista - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225249-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall'art. 348 cod. pen., l'erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attività attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. 06/01/1931 num. 49 art. 7, Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 8, Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 23 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)