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Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 09/02/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 213265 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Definizione di sostanza medicinale - Decreto legislativo 178 del 1991 - Sostanza pubblicizzata come avente proprietà curative e profilattiche - Definibilità come sostanza medicinale - Fattispecie: sostanza per combattere il colesterolo.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213265-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di qualificazione di sostanze come medicamentose o come dietetiche il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo néinterferisce nella sfera dei poteri riservati alla P.A., ma deve procedere ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata; da quì il potere di accertamento indipendentemente dalle determinazioni adottate al riguardo dalla P.A. Compete, quindi, al giudice di merito l'accertamento delle proprietà attribuite dal produttore alla sostanza onde verificare se la stessa venga o meno presentata come medicamentosa; infatti è sufficiente per la integrazione del reato di cui agli artt 2 e 23 del D. Lgs. 29 maggio 1991 n. 178 (produzione di specialità medicinali senza autorizzazione)la qualificazione che il fabbricante compie del prodotto in uno con le informazioni destinate al consumatore, riportate sia sulla confezione sia su altro materiale pubblicitario, indipendentemente dalla composizione e dagli effetti realmente procurati. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di un prodotto alimentare dietetico al quale nella pubblicità' venivano attribuite proprietà atte a prevenire e curare il colesterolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 2, Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)