Sez. 3, Sentenza n. 10826 del 16/05/2014 (Rv. 631001 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE | Pignoramento di quota di s.r.l. antecedente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - Alienazione della quota pignorata - Effetti del possesso in favore dell'acquirente - Necessaria iscrizione del trasferimento nel libro dei soci della società - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE
Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata, eseguito in epoca anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, è opponibile al terzo acquirente della medesima se il trasferimento sia iscritto nel libro dei soci successivamente alla notifica del pignoramento alla società, posto che l'acquirente viene in possesso della quota ed è messo nelle condizioni di esercitare i diritti inerenti lo "status" di socio solo dal momento dell'iscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2468, Cod. Civ. art. 2471 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)