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Sez. 3, Sentenza n. 5547 del 05/02/1982 Ud. (dep. 03/06/1982) Rv. 154083 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE NON AUTORIZZATA - ASSEGNO NON TRASFERIBILE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154083-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE NON AUTORIZZATA - ASSEGNO NON TRASFERIBILE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RAGIONI.*

L'assegno non trasferibile è idoneo al raggiungimento dello scopo dell'esportazione non autorizzata, in quanto la clausola "non trasferibile" ha l'effetto di escludere ogni circolazione del titolo, ma non costituisce ostacolo alla realizzazione da parte del beneficiario, potendo l'assegno non trasferibile essere incassato dal prenditore presso una banca personalmente o mediante un terzo munito di apposito mandato, e potendo di conseguenza realizzarsi in tal modo l'operazione valutaria non autorizzata.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)