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Sez. 3, Sentenza n. 5134 del 25/02/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159322 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI ASSEGNI E CAMBIALI INCOMMERCIABILI ALL'ESTERO - REATO VALUTARIO - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159322-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI ASSEGNI E CAMBIALI INCOMMERCIABILI ALL'ESTERO - REATO VALUTARIO - SUSSISTENZA - RATIO.*

Ai fini della sussistenza del reato di illecita esportazione di valuta, di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, l'incommerciabilità all'estero di assegni e di cambiali è irrilevante. Infatti è sempre possibile, per effetto degli artt. 796 e seguenti cod. proc. civ. e degli accordi internazionali vigenti, ottenere l'esecuzione in Italia di tali titoli, che, ancorché scaduti, comunque integrano un riconoscimento di debito e pertanto costituiscono un mezzo di pagamento la cui esportazione non autorizzata è esplicitamente vietata. (V mass n 154083; (V mass n 155388; (Conf mass n 153734; (Conf mass n 153961; (Conf mass n 158102).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)