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Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 03/07/1998 (Rv. 516918 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Natura - Funzione - Contenuto - Prova delle prestazioni eseguite - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516918-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI

La fattura commerciale avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)