Sez. 2, Sentenza n. 1798 del 18/02/1995 (Rv. 490527 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Natura - Funzione - Contenuto - Prova del negozio relativo - Idoneità - Esclusione - Mero indizio - Configurabilità - Prova contraria anche testimoniale - Ammissibilità. .
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)