Sez. 2, Sentenza n. 6142 del 21/05/1992 (Rv. 477322 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Fatture commerciali | Natura - Funzione - Contenuto - Prova del negozio relativo - Configurabilità - Esclusione - Mero indizio - Sussistenza - Convenzioni non risultanti dalla fattura o sottostanti - Prova anche per testi - Ammissibilità.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Fatture commerciali
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (quali, in particolare l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio con la conseguenza che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (nella specie: emissione fittizia della fattura).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)