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Sez. 1, Sentenza n. 8064 del 04/09/1996 (Rv. 499467 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Vizi denunciabili - Vizio di motivazione - Rilevanza - Violazione di legge - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa al ricorso per cassazione contro decreto della corte d'appello in materia di revisione delle condizioni di separazione tra i coniugi.
Stato
decisa il 1996-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499467-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (nella specie proposto contro decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro provvedimento del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) possono essere denunciate violazioni sia della legge regolatrice del rapporto sostanziale che di quella regolatrice del processo, e a tale tipo di vizi è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto solo quando essa si traduca in mancanza materiale e grafica della motivazione, ovvero quando la motivazione sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in modo da non consentire l'identificazione dell'effettiva "ratio decidendi".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 29/07/1988 num. 331 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)