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Sez. 1, Sentenza n. 10432 del 18/05/2005 (Rv. 582124 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Convenuto in revocatoria - Stato d'insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 legge fallimentare - Prova contraria - Contenuto - Prova dell'assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere secondo criteri di ordinaria diligenza una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Necessità - Prova relativa alla presenza o all'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali - Rilevanza - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582124-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato d'insolvenza posta dal primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare a favore del curatore, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa, e tale prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino una accentuata "anormalità" dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria. Ne consegue che, come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della "scientia decoctionis", così la certezza della esclusione di quest'ultima non può essere affidata esclusivamente all'assenza di tali elementi, che, pur essendo indizi rivelatori di insolvenza, non ne sono tuttavia gli unici sintomi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)