Sez. 1, Sentenza n. 34150 del 31/05/2024 Cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286714-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter, ord. pen. - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di calcolo - Area sottostante a mobile pensile - Computo - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, lo spazio individuale minimo di tre metri quadrati - che dev'essere assicurato per non incorrere nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti - va calcolato considerando la superficie nella quale è assicurato il libero movimento all'interno della cella, sicché l'area sottostante ad un mobile pensile può essere computata solo qualora sia utilmente fruibile dal detenuto.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)