Sez. 1 - , Sentenza n. 16116 del 27/01/2021 Cc. (dep. 28/04/2021) Rv. 281356 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Criteri di valutazione - Cella di dimensioni superiori ai 3/4 metri quadrati - Ulteriori condizioni detentive negative - Rilevanza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi ex art. 35-bis ord. pen. nei confronti di detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo del detenuto per non aver valutato in una complessiva ottica multifattoriale - indipendentemente dall'ampiezza della cella, nella specie di gran lunga superiore ai 4 mq. - altresì le ulteriori allegazioni del medesimo in ordine all'impossibilità di utilizzare l'acqua corrente per la presenza di arsenico ed alle precarie condizioni igieniche degli ambienti, in guisa da porle in correlazione con le concrete modalità detentive).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)