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Sez. L, Sentenza n. 1119 del 14/02/1983 (Rv. 425900 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - RAGIONIERI - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425900-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - RAGIONIERI - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI.*

L'art. 7 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (concernente adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), il quale stabilisce che "la pensione d'Invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto, in modo permanente ed in misura non inferiore al cinquanta per cento, la capacità dell'Esercizio della sua professione", subordina la nascita del diritto a pensione non solo ad un accertamento sanitario, che dimostri l'Invalidità nei limiti pensionabili, ma anche alla cancellazione dall'albo. (Conf 3567/81, mass n 414178; (Conf 5212/79, mass n 401819).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)