Sez. L, Sentenza n. 3567 del 02/06/1981 (Rv. 414178 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - PERITI COMMERCIALI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - CONDIZIONI.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - PERITI COMMERCIALI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - CONDIZIONI.*
L'art 7 della legge 23 dicembre 1970 n 1140 (concernente adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti e periti commerciali) - il quale stabilisce che 'la pensione d'invalidita spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto, in modo permanente ed in misura non inferiore al cinquanta per cento, la capacita dell'Esercizio della sua professioné - subordina la nascita del diritto a pensione non solo ad un accertamento sanitario, che dimostri l'invalidita nei limiti pensionabili, ma anche alla cancellazione dall'albo. (Conf 5212/79, mass n 401819).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)