Sez. L, Sentenza n. 10332 del 02/12/1994 (Rv. 488984 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Pensioni di invalidità - Condizioni - Decorrenza - Momento della cancellazione dall'albo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (in tema di adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) secondo il quale la pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della professione, la decorrenza della pensione stessa deve essere riportata al momento dell'insorgenza dell'invalidità o dell'infortunio e non già al momento della cancellazione dall'albo, che costituisce una semplice condizione di erogabilità della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)