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Sez. L, Sentenza n. 23528 del 16/10/2013 (Rv. 628385 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Diritto del lavoratore ad essere sentito oralmente - Sussistenza - Modalità di convocazione per l'audizione - Rispetto dei criteri di buona fede e lealtà contrattuale - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628385-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest'ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione e l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di vizi logici o giuridici la decisione del giudice di merito che aveva escluso la lesione del diritto di difesa nel caso di dipendente postale in servizio a Cremona, convocato per l'audizione presso la direzione regionale risorse umane di Milano, ove aveva sede l'organo preposto alla gestione dell'intero procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)