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Sez. L, Sentenza n. 3984 del 27/02/2015 (Rv. 634588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Contestazione - Natura - Atto unilaterale recettizio - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo irrituale la convocazione per l'audizione a difesa prevista dalla contrattazione collettiva di settore, in quanto il lavoratore ne aveva avuto cognizione solo al rientro nel domicilio, al termine di un periodo di ferie ritualmente autorizzato dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)