Sez. L, Sentenza n. 4384 del 04/07/1981 (Rv. 415085 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO CAUSALE CON L'ATTIVITA LAVORATIVA ESERCITATA - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO CAUSALE CON L'ATTIVITA LAVORATIVA ESERCITATA - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La valutazione dell'esistenza del nesso causale - ai sensi dello art 3 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per la Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - tra l'evento morboso e l'attivita lavorativa esercitata costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie, e stata confermata la sentenza che, in relazione alla broncopneumopatia di un lavoratore agricolo, aveva desunto la sussistenza di detto nesso causale dal rapporto d'immediatezza tra l'inalazione di allergogeni, dovuta al maneggio di cereali, ed il manifestarsi degli attacchi infiammatori bronchiali.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)