Sez. L, Sentenza n. 1954 del 19/03/1983 (Rv. 426800 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO CAUSALE CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESERCITATA - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NESSO CAUSALE CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESERCITATA - VALUTAZIONE RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione dell'esistenza del nesso causale - ai sensi dello art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per la Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - tra l'evento morboso e l'attività lavorativa esercitata costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente ed immuni da vizi logici e giuridici. (Conf 4384/81, mass n 415085).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)