Sez. 3, Sentenza n. 46859 del 10/10/2007 Ud. (dep. 18/12/2007) Rv. 238681 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Brevetti per specialità medicinali - Abrogazione dell'art. 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 - Nuova fattispecie penale prevista dall'art. 127 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Continuità normativa - Sussistenza.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, deve escludersi che vi sia stata depenalizzazione del reato previsto dall'art. 88 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 ad opera dell'art. 20 della Legge 21 febbraio 1989, n. 70. Ne consegue che sussiste continuità normativa tra la fattispecie penale prima prevista dall'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e la nuova fattispecie penale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto entrambe descrivono la condotta penalmente punibile in termini sostanzialmente identici, avendo di mira la produzione ed il commercio "in frode" o "in violazione" del titolo di proprietà industriale. (Fattispecie relativa alla produzione e vendita abusiva del "sildenafil citrato", principio attivo del farmaco afrodisiaco brevettato, denominato "Viagra").
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 127 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 70, Legge 21/02/1989 num. 70 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)